REGOLAMENTO REGIONALE

 

“ATTUAZIONE DELLA L.R. 30 LUGLIO 2001 N.12 “NORME PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA”

 

 

TITOLO I –AMBITO DI APPLICAZIONE

 

 

Art.1 (Ambito di applicazione)

 

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto all’art. 20, comma 3, della l.r. 30 luglio 2001 n.12 “Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia”, detta norme di coordinamento in materia di pesca.

2. In particolare disciplina:

a)      le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea, le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata, secondo quanto previsto dagli artt. 7, comma 7, e 13 della l.r.12/2001;

b)       la pesca nelle acque classificate di tipo B ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r.12/2001 nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutica, secondo quanto previsto dall’art.10 della l.r.12/2001;

c)       la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque denominate e costituite, secondo quanto previsto dall’art.3 della l.r.12/2001;

d)      i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse, secondo quanto disposto dall’art.16 della l.r.12/2001.

 

 

TITOLO II MODALITÀ E DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

 

 

CAPO I PESCA DILETTANTISTICA.

 

 

Art.2 (Periodi di divieto di pesca)

 

1.      La pesca alle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:

a)      Trote autoctone (Salmo trutta) e salmerino alpino (Salvelinus alpinus):

1)      nelle acque fluviali: dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio;

2)      nelle acque lacuali: dal 10 dicembre al 20 gennaio;

b)      Carpione (Salmo carpio): dal 15 novembre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;

c)      Coregoni (Coregonus lavaretus e Coregonus macrophthalmus)): dal 1° dicembre al 15 gennaio;

d)      Temolo (Thymallus thymallus): dal 15 dicembre al 30 aprile;

e)      Pesce persico (Perca fluviatilis): dal 5 aprile al 20 maggio;

f)        Luccio (Esox lucius): dal 20 febbraio al 31 marzo;

g)      Tinca (Tinca tinca): dal 20 maggio al 20 giugno;

h)      Pigo (Rutilus pigus): dal 20 aprile al 20 maggio;

i)        Agone (Alosa fallax): dal 15 maggio al 15 giugno;

j)        Barbo (Barbus plebejus): dal 20 maggio al 20 giugno.

 

2.      I periodi di divieto previsti dal comma 1 decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.

 

3.      La Provincia, per particolari esigenze locali, può traslare o ampliare, sentita la consulta pesca provinciale, il periodo di divieto della pesca di cui al comma 1 o prevedere periodi di divieto per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene di cui all'art.8, comma 3, lett. c) della l.r. 12/2001.

 

4.      La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì sospendere o ridurre i periodi di divieto di cui al comma 1 nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico; in questi casi si può ricorrere anche a forme di prelievo e modalità di pesca mirate che aumentino le possibilità di cattura.

 

 

Art. 3 (Misure minime e quantità di cattura)

 

1.      È vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

a)      Trota fario (Salmo trutta fario) e Trota lacustre (Salmo trutta  lacustris):

1)      nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30;

2)      nelle restanti acque: centimetri 22;

b)      Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus): centimetri 40;

c)      Carpione (Salmo carpio): centimetri 30;

d)      Coregoni (Coregonus lavaretus e Coregonus macrophthalmus): centimetri 30;

e)      Salmerino alpino (Salvelinus alpinus): centimetri 22;

f)        Temolo (Thymallus thymallus): centimetri 35;

g)      Pesce persico (Perca fluviatilis): centimetri 16;

h)      Luccio (Esox lucius): centimetri 40;

i)        Tinca (Tinca tinca): centimetri 25;

j)        Barbo (Barbus plebejus): centimetri 18;

k)      Anguilla (Anguilla anguilla): centimetri 30;

l)        Pigo (Rutilus pigus): centimetri 18;

m)    Agone (Alosa fallax): centimetri 15;

 

2.      Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

 

3.      Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

a)       6 capi complessivi di salmonidi  (trote di tutte le specie, coregoni, salmerini e carpione) col limite tassativo di:

1)      1 capo di trota marmorata

2)      2 capi di temolo

3)      3 capi di carpione

b)      2 capi di luccio;

c)      5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

 

4.      I limiti di cattura di cui al comma 3 non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

 

5.      Il limite di peso di cui al comma 3, lett. c), può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

 

6.      Il pesce catturato in epoca di divieto o di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno.

 

7.      La Provincia, al fine di tutelare specie ittiche di pregio faunistico o di particolare interesse per la pesca può, sentita la consulta provinciale della pesca, introdurre limiti di cattura più restrittivi, o aumentare le misure minime di cui al comma 1, ovvero introdurre ulteriori misure minime per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all’art. 8, comma 3, lett. c) della l.r. 12/2001. Tali limiti devono essere portati alla conoscenza del pubblico nelle forme che garantiscano la massima diffusione.

 

8.      La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì diminuire o eliminare le misure minime di cattura di cui al comma 1, in corpi idrici determinati, per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico, ricorrendo anche all'intensificazione delle forme di prelievo.

 

9.      I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico annoverate all’art. 8, comma 3, lett. c) della l.r. 12/2001. Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie, non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.

 

10.  Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal comma 3, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

 

 

Art. 4 (Pesca nelle acque classificate di tipo B)

 

1.      Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi dell’art. 7 della l.r.12/2001, è vietato l’esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un’ora prima dell’alba dell’ultima domenica di febbraio.

 

2.        Nelle acque in cui è presente una consistente popolazione di temolo ovvero nelle acque di scarso pregio ittiofaunistico dove sono praticate immissioni periodiche di salmonidi adulti per una pronta cattura, le Province, su parere conforme della struttura regionale competente, possono consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l’ultima domenica di febbraio.

 

3.        La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata solo da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto ed  esclusivamente con la canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali. E’ ammesso l’utilizzo di una sola canna per pescatore. Inoltre nelle acque di tipo B è vietato:

a)      utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;

b)      pasturare in qualsiasi forma;

c)      pescare dai ponti.

 

4.      Ulteriori limitazioni alle modalità di pesca possono essere attuate dalle Province, sentita la consulta della pesca provinciale, allo scopo di tutelare la fauna ittica di maggior pregio.

 

 

Art. 5 (Misure di tutela degli storioni autoctoni)

 

1.      Ai sensi dell’art. 8 del DPR 357/97 è vietata la cattura delle specie Acipenser sturio e Acipenser naccarii ad ogni stadio di sviluppo.

2.      Fermo restando il divieto di cui al comma 1, il pescatore che accidentalmente dovesse catturare esemplari delle predette specie è tenuto al loro immediato rilascio nonché alla segnalazione alla Provincia competente per territorio, che provvederà a darne comunicazione alla Regione.

 

 

Art. 6 (Posto di pesca)

 

1.      Il posto di pesca spetta al primo occupante.

 

2.        Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

 

 

Art. 7 (Orari)

 

1.      La pesca dilettantistica è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba, salve le eventuali deroghe concesse dalle Province, sentite le rispettive consulte, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali.

 

 

Art. 8 (Mezzi di pesca)

 

1.        La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell’art.7 della l.r.12/2001, è consentita con i seguenti mezzi:

a)       canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;

b)       tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali, da usarsi solo nei bacini lacuali;

c)       bilancia o bilancella di lato non superiore a m.1,5 montata su palo di manovra;

d)        un utilizzo massimo di tre canne lenza, occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri.

 

2.        La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, individua le acque nelle quali consentire la pesca da natante; durante l’esercizio della pesca da natante non è consentito l’uso dell’ecoscandaglio.

 

3.        La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può introdurre ulteriori limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal presente regolamento per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.

 

4.        La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresì consentire l’uso di attrezzi tradizionali non compresi nell’elenco di cui al comma 1.

 

5.      La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì consentire la pesca delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'apposito elenco previsto all’art.8, comma 3, lett c) della l.r.12/2001, con mezzi e tecniche di pesca non compresi nell'elenco di cui al comma 1, anche in deroga ai tempi e ai limiti di peso.

 

6.      In occasione di interventi programmati per il controllo delle specie alloctone dannose può essere concessa dalle Province autorizzazione alla pesca subacquea alle specie dannose di cui al comma 5, anche in deroga ai limiti di zona di cui all’art.10.

 

7.      E’ vietato rilasciare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca.

 

 

Art. 9 (Pesca a mosca nelle zone individuate dai piani provinciali)

 

1.    La pesca a mosca nei tratti riservati di cui all’art.8, comma 6, lett. m) della l.r.12/2001 viene così esercitata :

a)      canna singola, con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo;

b)      amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

c)      uso massimo di tre mosche artificiali.

 

2.    Nei tratti di cui al comma 1 è obbligatorio effettuare il rilascio del pescato, con ogni accorgimento utile al fine di  arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica.

 

3.    Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni particolari, quali ad esempio la misura minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

 

 

Art. 10 (Pesca subacquea)

 

1.      La pesca subacquea è consentita esclusivamente nelle acque lacuali individuate dai piani provinciali di cui all’art. 8, comma 6, lett. l), della l.r. n. 12/2001 solo in apnea, dall’alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza l’ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare. Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.

 

 

CAPO II PESCA PROFESSIONALE

 

 

Art. 11 (Modalità di esercizio della pesca professionale)

 

1.      L’esercizio della pesca professionale è subordinato al rilascio della licenza di tipo A di cui all’art.18; il rilascio delle licenze di tipo A è effettuato nel rispetto della L.13 marzo 1958 n.250 “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”.

 

2.      La Provincia comunica alla commissione provinciale di cui all’art.3 della  L.250/58 ogni evento modificativo inerente le licenze di tipo A rilasciate

 

3.      La Provincia individua gli attrezzi per la pesca professionale e ne stabilisce le modalità di utilizzo nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. è vietato l'uso delle reti a strascico;
  2. le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta che volanti, devono tutelare la salvaguardia delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
  3. ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della Provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;

d.       la misurazione dell’ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi;

e.        i periodi di divieto di cui all’art. 2 e le misure minime di cui all’art. 3 si applicano anche alla pesca professionale. Le Province possono prevedere deroghe in relazione all’utilizzo di attrezzi che non consentono di liberare il pesce in condizioni vitali.

 

4.      Le Province consentono l'attività di pesca professionale nelle acque all'uopo classificate, supportandola con una gestione che assicuri sia l’equilibrio del popolamento ittico, sia la valorizzazione e l’incremento della risorsa ittica d’interesse alieutico ed economico.

 

5.      La Provincia può prevedere sistemi di controllo sul pescato giornaliero, per le specie maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale, al fine di provvedere con interventi mirati al mantenimento e all'incremento della risorsa nel rispetto dell'equilibrio biologico del popolamento ittico.

 

 

CAPO III FORME ESCLUSIVE DI PESCA

 

 

Art.  12 (Forme esclusive di pesca)

 

1.      Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di forme esclusive di pesca comunque denominate o costituite hanno l’obbligo di trasmettere, direttamente o tramite persona espressamente delegata, alla Provincia competente per territorio:

a)      il programma annuale delle opere ittiogeniche di cui al comma 3 dell’art. 3 della l.r. n. 12/2001. Tali opere possono consistere in immissioni di pesce, interventi di miglioramento ambientale, azioni per il contenimento di specie ittiche dannose e quant’altro possa servire a migliorare la pescosità e/o la qualità degli ambienti in cui la fauna ittica vive;

b)      le eventuali ulteriori indicazioni per la gestione della pesca nelle acque interessate dal diritto di esclusiva, qualora siano previste nel programma, di cui al comma 3 dell’art. 3 della l.r. n. 12/2001, prescrizioni oltre a quelle indicate nella legge regionale n. 12/2001 ed al presente regolamento;

c)      l‘informazione sul sistema di vigilanza adottato;

d)      le notizie sul  pescato dell’anno precedente.

 

2.      Le Amministrazioni provinciali verificano la  compatibilità  dei programmi pervenuti con le disposizioni della l.r. n. 12/2001, con i contenuti del piano ittico regionale e con quelli della pianificazione provinciale di settore ed entro il 31 ottobre con provvedimento motivato, da comunicarsi agli interessati, approvano il programma disponendo eventuali prescrizioni o integrazioni migliorative.Trascorso il termine indicato senza che la Provincia abbia comunicato l’approvazione, il programma è da intendersi approvato senza prescrizioni.

 

3.      L’esecuzione dei programmi approvati dalla Provincia costituisce un obbligo da parte dei proprietari o dei concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di pesca. Al fine di consentire gli opportuni controlli, alla Provincia è data comunicazione della realizzazione delle opere ittiogeniche previste nei programmi con un preavviso non inferiore a 10 giorni antecedenti alla data di inizio dei lavori.

 

 

 

TITOLO III GARE DI PESCA , CENTRI PRIVATI DI PESCA, LICENZE E NORME FINALI

 

 

CAPO I GARE DI PESCA

 

 

Art. 13 (Gare e manifestazioni di pesca)

 

1.      Le gare e le manifestazioni di pesca nelle acque individuate dalle carte ittiche provinciali, ad esclusione di quelle in disponibilità privata, possono essere organizzate dalla Regione, dalle Province e dalle associazioni nazionali o regionali qualificate, ferme restando le attribuzioni del CONI.

 

2.      La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, adotta prescrizioni di carattere generale ed autorizza lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di pesca, nel rispetto delle direttive fissate dalla Regione.

 

3.      Le Province possono autorizzare deroghe alle misure minime delle specie ittiche per le gare di pesca nelle acque di tipo A e C purché sia resa obbligatoria le reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato, escluse le specie ittiche alloctone ritenute dannose.

 

4.      Le Province nell'autorizzare le gare e manifestazioni di pesca possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di pescatori dilettanti qualificate ai sensi dell’art.6 della l.r.12/2001.

 

5.        La Provincia, in caso di manifestazioni promozionali, può autorizzare per la sola durata della manifestazione il posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce all’uopo immesso.

 

 

CAPO II CENTRI PRIVATI DI PESCA

 

 

Art. 14 (Centri Privati di Pesca CPP)

 

1.      Le disposizioni del presente Capo si applicano ai laghetti, alle cave ed agli specchi d'acqua in disponibilità privata, ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive, ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento.

 

2.      I bacini di cui al comma 1 assumono la denominazione di Centri privati di pesca (CPP), a seguito dell’autorizzazione di cui all’art.16

 

3.      La pesca all'interno del CPP può essere esercitata in deroga alle norme di cui agli articoli 2, 3, 6, 7 e 8 la deroga è concessa dalla Provincia con l’autorizzazione di cui all’art.16 solo laddove sussistano garanzie di permanente isolamento del CPP ai fini dell'eventuale ingresso o scambio di ittiofauna dalle acque non in disponibilità privata. Il pesce pescato nei CPP deve essere asportato morto.

 

4.      L’immissione a scopo di pesca nei CPP è soggetta all’autorizzazione di cui all’art.16.

 

5.      Nelle acque di cui al comma 1, sulle quali non sia autorizzato un CPP, l'esercizio della pesca e l’immissione di ittiofauna a scopo di pesca è disciplinato dalla l.r.12/2001.

 

6.      L'immissione di ittiofauna per scopi diversi dalla pesca in corpi idrici in disponibilità privata, ma collegati ad acque pubbliche, è soggetta ad autorizzazione provinciale.

 

 

Art.15 (Domanda di autorizzazione)

 

1.      La domanda di autorizzazione dei CPP va presentata da parte di soggetti, in possesso di idoneo titolo attestante la disponibilità delle acque di cui all’art.14, alla Provincia competente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a)      atti comprovanti la disponibilità privata delle acque interessate;

b)      planimetria catastale e cartografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si richiede l'autorizzazione a CPP;

c)      elenco delle specie ittiche presenti nel CPP alla data di presentazione della domanda anche a seguito di immissioni già effettuate;

d)      elenco delle specie ittiche delle quali si prevede l'immissione;

e)      dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'assunzione di responsabilità del richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi e della sicurezza dei fruitori;

f)        dichiarazione di accettazione dell'obbligo di consentire ispezioni e controlli da parte della Provincia competente per territorio.

 

2.      Le Province possono richiedere, entro 60 giorni, documentazione integrativa a corredo delle domande di autorizzazione.

 

 

Art.16 (Rilascio dell'autorizzazione)

 

1.      L'autorizzazione dei CPP è rilasciata dalla Provincia entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda con le seguenti prescrizioni:

  1. l'elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione a scopo di pesca nel CPP, nonché le eventuali prescrizioni relative alle modalità delle immissioni stesse;
  2. le caratteristiche delle opere eventualmente necessarie ad interrompere la continuità del CPP, ai fini del passaggio della fauna ittica, con il reticolo idrografico esterno;
  3. l'eventuale concessione del regime di deroga di cui all'art.14 comma 3, con la conseguente necessità per il titolare del CPP di provvedere che chiunque, munito di mezzi di pesca, trasporti pesce proveniente dal CPP stesso, debba essere munito di documentazione attestante la provenienza del pesce rilasciata dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura, anche sotto forma di permesso giornaliero di accesso;
  4. eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero opportune.

 

2.      L'autorizzazione ha durata quinquennale, e può essere modificata d’ufficio su iniziativa della Provincia o su richiesta del titolare.

 

3.      Le autorizzazioni in vigore all’entrata in vigore del presente regolamento valgono fino alla loro scadenza.

 

4.        In caso di lavori per interventi ordinari e straordinari implicanti lo svuotamento totale o parziale del CPP, devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto delle specie ittiche presenti con il reticolo idrografico esterno.

 

 

Art.17 (Immissioni e vigilanza)

 

1.      L'attività di vigilanza sul rispetto delle norme autorizzative e delle vigenti disposizioni in materia di pesca all'interno dei CPP è esercitata dalla Provincia competente.

 

2.      Elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione di pesca nei CPP:

 

A - specie ittiche autoctone:

 

1            Storione comune                         (Acipenser sturio)

2            Storione cobice                          (Acipenser naccarii)

3            Storione ladano                          (Huso huso)

4            Cheppia                                               (Alosa fallax nilotica)

5            Agone                                                  (Alosa fallax lacustris)

6            Trota fario                                          (Salmo trutta fario)

7            Trota lacustre                                     (Salmo trutta lacustris)

8            Trota marmorata o Padan               (Salmo trutta marmoratus)

9            Salmerino alpino                           (Salvelinus alpinus)

10            Temolo                                     (Thymallus thymallus)

11            Luccio                                                  (Esox lucius)

12            Triotto                                                  (Rutilus rubilio)

13            Pigo                                                      (Rutilus pigus)

14            Cavedano                                             (Leuciscus cephalus)

15            Vairone                                                (Leuciscus souffia muticellus)

16            Sanguinerola                                         (Phoxinus phoxinus)

17            Tinca                                                    (Tinca tinca)

18            Scardola                                               (Scardinius erythrophthalmus)

19            Alborella                                               (Alburnus alburnus alborella)

20            Lasca                                                   (Chondrostoma genei)

21            Savetta                                                 (Chondrostoma soetta)

22            Gobione                                               (Gobio gobio)

23            Barbo comune                                     (Barbus plebejus)

24            Barbo canino                                       (Barbus meridionalis)

25            Cobite                                                  (Cobitis taenia)

26            Cobite mascherato                              (Sabanejewia larvata)

27            Anguilla                                                (Anguilla anguilla)

28            Bottatrice                                             (Lota lota)

29            Spinarello                                              (Gasterosteus aculeatus)

30            Persico reale                                         (Perca fluviatilis)

31            Cagnetta                                               (Salaria fluviatilis)

32            Ghiozzo padano                         (Padogobius martensii)

33            Scazzone                                             (Cottus gobio)

 

B - specie ittiche alloctone:

 

1.      Lavarello                                         (Coregonus lavaretus)

2.      Bondella                                          (Coregonus macrophthalmus)

3.      Lucioperca                                      (Stizostedion lucioperca)

4.      Persico trota                                    (Micropterus salmoides)

5.      Gambusia                                        (Gambusia affinis)

6.      Pesce gatto                                     (Ictalurus melas)

7.      Carpa                                              (Cyprinus carpio var. specularis)

8.      Carpa erbivora                                (Ctenopharyngodon idellus)

9.      Carpa testa grossa                         (Hypophtalmichthys molitrix)

10.  Carpa argentata                              (Hypophthalmichthys  nobilis)

11.  Storione bianco americano             (Acipenser transmontanus)

12.  Storione Siberiano                          (Acipenser baeri)

13.  Sterleto                                           ( Acipenser ruthenus)

14.  Trota iridea                                     (Oncorhynchus mykiss)

15.  Salmerino di fonte                          (Salvelinus fontinalis)

 

3.      Le Province, in base alle proprie Carte delle Vocazioni Ittiche possono disporre, a tutela dell'ittiofauna presente nelle acque non in disponibilità privata, particolari limitazioni alle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione.

 

 

CAPO III LICENZE DI PESCA

 

 

Art. 18 (Licenze)

 

1.      Le licenze per la  pesca nelle acque interne sono :

a)      di tipo “A”,  che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi di cui al comma 3  dell’ art.11;

b)      di tipo “B”, che autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma 1 dell’ art.8 per le acque classificate di tipo A e C , al comma 3 dell’art.4 per le acque classificate di tipo B e all’ art.10 per la pesca subacquea nei tratti lacuali di cui alla lett. l) comma 6 dell’ art.8 della l.r.12/2001;

c)       di tipo “D”, per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi e i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo “B”.

 

2.      Non sono tenuti all'obbligo della licenza di cui all’art.16, comma 1, della l.r. 12/2001, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

a)  gli addetti a qualsiasi impianto di pescicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b)  il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi istituzionali anche in deroga ai divieti vigenti;

c)  i minori di anni tredici che esercitino la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami;

d)      il personale espressamente autorizzato a catturare esemplari ittici per le finalità e gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’art.11 della l.r.12/2001.

 

3.      La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente .

4.        Le licenze di tipo “A” e “B” hanno validità di 10 anni. All’interno di questo periodo il pescatore può esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l’esercizio della pesca nelle acque interne, determinate dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni regionali. La licenza di tipo D ha la validità di tre mesi.

5.      Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

6.      Il pagamento  della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.

 

7.        Per il rilascio delle licenze di pesca A e B occorre presentare ai competenti uffici provinciali :

a)      domanda per il rilascio della licenza in carta libera, contenente nome e cognome del richiedente, anno e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza;

b)      ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;

c)      fotocopia della carta di identità;

d)      una fototessera.

 

8.      Le licenze di pesca A e B, costituite da un tesserino il cui modello è predisposto dalla Regione, devono avere numerazione a livello provinciale e riportare le generalità, la fotografia e l’indirizzo di residenza del titolare. La licenza di tipo D è costituita dalla ricevuta del versamento della relativa tassa di concessione regionale.

 

9.      Le licenze di pesca già rilasciate in base alle disposizioni previgenti restano valide fino alla loro scadenza.

10.     I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

 

11.     E’ istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della licenza di tipo B, che permette l’esercizio della pesca in zone delimitate indicate dalla Provincia. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a favore della Provincia dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in misura non superiore ad Euro 15 e secondo le modalità definita dalla Provincia stessa.

 

12.     Le Province, ai fini della salvaguardia e dell’incremento delle specie ittiche pregiate, nonché per il controllo della pressione piscatoria massima consentita, nel garantire l’esercizio della pesca con modalità uguali per tutti i pescatori muniti di licenza, possono istituire un apposito tesserino nel quale è indicato il prelievo giornaliero ai fini della rilevazione statistica dei dati, finalizzata ad una migliore gestione della fauna ittica. Il tesserino può essere predisposto anche a validità interprovinciale previo accordo tra le Amministrazioni interessate.

 

 

CAPO IV NORME FINALI

 

 

Art. 19 (Entrata in vigore)

 

1.        Il presente regolamento entra in vigore entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia