REGOLAMENTO
REGIONALE
“ATTUAZIONE
DELLA L.R. 30 LUGLIO 2001 N.12 “NORME PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DEL
PATRIMONIO ITTICO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE
LOMBARDIA”
1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto
previsto all’art. 20, comma 3, della l.r. 30 luglio 2001 n.12 “Norme per
l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle
acque della Regione Lombardia”, detta norme di coordinamento in materia di
pesca.
2. In particolare disciplina:
a)
le modalità, i limiti,
gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea, le gare
di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati
all'interno di aree di proprietà privata, secondo quanto previsto dagli artt.
7, comma 7, e 13 della l.r.12/2001;
b) la
pesca nelle acque classificate di tipo B ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r.12/2001
nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior
pregio alieutica, secondo quanto previsto dall’art.10 della l.r.12/2001;
c) la
gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca,
comunque denominate e costituite, secondo quanto previsto dall’art.3 della
l.r.12/2001;
d)
i tipi di licenza, le
procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse, secondo quanto disposto
dall’art.16 della l.r.12/2001.
1.
La pesca alle specie
sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:
a) Trote autoctone (Salmo trutta) e salmerino
alpino (Salvelinus alpinus):
1)
nelle acque fluviali:
dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio;
2)
nelle acque lacuali: dal
10 dicembre al 20 gennaio;
b) Carpione (Salmo carpio): dal 15 novembre al 31
gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;
c) Coregoni (Coregonus lavaretus e Coregonus
macrophthalmus)): dal 1° dicembre al 15 gennaio;
d) Temolo (Thymallus thymallus): dal 15 dicembre al 30
aprile;
e) Pesce persico (Perca fluviatilis): dal 5 aprile al 20
maggio;
f)
Luccio (Esox lucius):
dal 20 febbraio al 31 marzo;
g) Tinca (Tinca tinca): dal 20 maggio al 20 giugno;
h) Pigo (Rutilus pigus): dal 20 aprile al 20 maggio;
i)
Agone (Alosa fallax):
dal 15 maggio al 15 giugno;
j)
Barbo (Barbus plebejus):
dal 20 maggio al 20 giugno.
2.
I periodi di divieto
previsti dal comma 1 decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio
e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.
3.
La Provincia, per
particolari esigenze locali, può traslare o ampliare, sentita la consulta pesca
provinciale, il periodo di divieto della pesca di cui al comma 1 o prevedere
periodi di divieto per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco
delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità
indigene di cui all'art.8, comma 3, lett. c) della l.r. 12/2001.
4.
La Provincia, sentita la
consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale
competente, può altresì sospendere o ridurre i periodi di divieto di cui al
comma 1 nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può
comportare uno squilibrio del popolamento ittico; in questi casi si può
ricorrere anche a forme di prelievo e modalità di pesca mirate che aumentino le
possibilità di cattura.
1. È vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui
lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:
a) Trota fario (Salmo trutta fario) e Trota
lacustre (Salmo trutta lacustris):
1) nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30;
2) nelle restanti acque: centimetri 22;
b) Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus):
centimetri 40;
c) Carpione (Salmo carpio): centimetri 30;
d) Coregoni (Coregonus lavaretus e Coregonus
macrophthalmus): centimetri 30;
e) Salmerino alpino (Salvelinus alpinus):
centimetri 22;
f)
Temolo (Thymallus
thymallus): centimetri 35;
g) Pesce persico (Perca fluviatilis): centimetri
16;
h) Luccio (Esox lucius): centimetri 40;
i)
Tinca (Tinca tinca):
centimetri 25;
j)
Barbo (Barbus
plebejus): centimetri 18;
k) Anguilla (Anguilla anguilla): centimetri 30;
l)
Pigo (Rutilus pigus):
centimetri 18;
m) Agone (Alosa fallax): centimetri 15;
2. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del
muso all'estremità della pinna caudale.
3. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non
può catturare e detenere più di:
a)
6
capi complessivi di salmonidi (trote di
tutte le specie, coregoni, salmerini e carpione) col limite tassativo di:
1)
1 capo di trota
marmorata
2)
2 capi di temolo
3)
3 capi di carpione
b) 2 capi di luccio;
c) 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui
alle lettere precedenti.
4.
I limiti di cattura di
cui al comma 3 non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.
5.
Il limite di peso di cui
al comma 3, lett. c), può essere superato nel caso di cattura di un ultimo
esemplare di grosse dimensioni.
6.
Il pesce catturato in
epoca di divieto o di misura inferiore a quella consentita deve essere
immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno.
7.
La Provincia, al fine di
tutelare specie ittiche di pregio faunistico o di particolare interesse per la
pesca può, sentita la consulta provinciale della pesca, introdurre limiti di
cattura più restrittivi, o aumentare le misure minime di cui al comma 1, ovvero
introdurre ulteriori misure minime per altre specie ittiche, purché non
comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio
del popolamento ittico, di cui all’art. 8, comma 3, lett. c) della l.r.
12/2001. Tali limiti devono essere portati alla conoscenza del pubblico nelle
forme che garantiscano la massima diffusione.
8.
La Provincia, sentita la
consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale
competente, può altresì diminuire o eliminare le misure minime di cattura di
cui al comma 1, in corpi idrici determinati, per popolazioni afflitte da forme
di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del
popolamento ittico, ricorrendo anche all'intensificazione delle forme di
prelievo.
9.
I limiti di cui al comma
3 non si applicano alle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del
popolamento ittico annoverate all’art. 8, comma 3, lett. c) della l.r. 12/2001.
Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie, non possono essere
di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.
10. Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti
dal comma 3, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.
1.
Nelle acque classificate
di tipo B, ai sensi dell’art. 7 della l.r.12/2001, è vietato l’esercizio della
pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un’ora dopo il
tramonto della prima domenica di ottobre ed un’ora prima dell’alba dell’ultima
domenica di febbraio.
2.
Nelle
acque in cui è presente una consistente popolazione di temolo ovvero nelle
acque di scarso pregio ittiofaunistico dove sono praticate immissioni
periodiche di salmonidi adulti per una pronta cattura, le Province, su parere
conforme della struttura regionale competente, possono consentire forme
specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre
e l’ultima domenica di febbraio.
3.
La pesca nelle acque di
tipo B può essere esercitata solo da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il
tramonto ed esclusivamente con la canna
da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o
artificiali. E’ ammesso l’utilizzo di una sola canna per pescatore. Inoltre
nelle acque di tipo B è vietato:
a)
utilizzare o detenere
larve di mosca carnaria;
b)
pasturare in qualsiasi
forma;
c)
pescare dai ponti.
4.
Ulteriori limitazioni
alle modalità di pesca possono essere attuate dalle Province, sentita la
consulta della pesca provinciale, allo scopo di tutelare la fauna ittica di
maggior pregio.
1.
Ai sensi dell’art. 8 del
DPR 357/97 è vietata la cattura delle specie Acipenser sturio e Acipenser
naccarii ad ogni stadio di sviluppo.
2.
Fermo restando il
divieto di cui al comma 1, il pescatore che accidentalmente dovesse catturare
esemplari delle predette specie è tenuto al loro immediato rilascio nonché alla
segnalazione alla Provincia competente per territorio, che provvederà a darne
comunicazione alla Regione.
1.
Il posto di pesca spetta
al primo occupante.
2.
Il primo occupante in
esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori
sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in
linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
1.
La pesca dilettantistica
è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba, salve le
eventuali deroghe concesse dalle Province, sentite le rispettive consulte, in
funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali.
1.
La
pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi
dell’art.7 della l.r.12/2001, è consentita con i seguenti mezzi:
a) canna lenza, con o senza
mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o
naturali;
b) tirlindana e timoniera
con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali, da usarsi solo
nei bacini lacuali;
c) bilancia o bilancella di
lato non superiore a m.1,5 montata su palo di manovra;
d) un utilizzo massimo di tre canne lenza,
occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri.
2.
La
Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, individua le acque
nelle quali consentire la pesca da natante; durante l’esercizio della pesca da
natante non è consentito l’uso dell’ecoscandaglio.
3.
La
Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può introdurre
ulteriori limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal presente regolamento per
esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.
4.
La
Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresì consentire
l’uso di attrezzi tradizionali non compresi nell’elenco di cui al comma 1.
5.
La Provincia, sentita la
consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale
competente, può altresì consentire la pesca delle specie ittiche alloctone
ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'apposito
elenco previsto all’art.8, comma 3, lett c) della l.r.12/2001, con mezzi e
tecniche di pesca non compresi nell'elenco di cui al comma 1, anche in deroga
ai tempi e ai limiti di peso.
6.
In occasione di
interventi programmati per il controllo delle specie alloctone dannose può
essere concessa dalle Province autorizzazione alla pesca subacquea alle specie
dannose di cui al comma 5, anche in deroga ai limiti di zona di cui all’art.10.
7.
E’ vietato rilasciare
presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale,
comprese le esche, il pesce pescato e residui o frammenti degli attrezzi di
pesca.
1.
La pesca a mosca nei
tratti riservati di cui all’art.8, comma 6, lett. m) della l.r.12/2001 viene
così esercitata :
a)
canna singola, con o
senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo;
b)
amo singolo, senza
ardiglione o con ardiglione schiacciato;
c)
uso massimo di tre
mosche artificiali.
2.
Nei tratti di cui al
comma 1 è obbligatorio effettuare il rilascio del pescato, con ogni
accorgimento utile al fine di arrecare
il minor danno possibile alla fauna ittica.
3.
Prima di esercitare la
pesca, nelle zone soggette a limitazioni particolari, quali ad esempio la
misura minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto
obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.
1.
La pesca subacquea è
consentita esclusivamente nelle acque lacuali individuate dai piani provinciali
di cui all’art. 8, comma 6, lett. l), della l.r. n. 12/2001 solo in apnea,
dall’alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza
l’ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre
attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di
navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare. Nella fase di
avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile
non deve essere trasportato armato.
1.
L’esercizio della pesca
professionale è subordinato al rilascio della licenza di tipo A di cui
all’art.18; il rilascio delle licenze di tipo A è effettuato nel rispetto della
L.13 marzo 1958 n.250 “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca
marittima e delle acque interne”.
2.
La Provincia comunica
alla commissione provinciale di cui all’art.3 della L.250/58 ogni evento modificativo inerente le licenze di tipo A
rilasciate
3.
La Provincia individua
gli attrezzi per la pesca professionale e ne stabilisce le modalità di utilizzo
nel rispetto dei seguenti criteri:
4.
Le Province consentono
l'attività di pesca professionale nelle acque all'uopo classificate,
supportandola con una gestione che assicuri sia l’equilibrio del popolamento
ittico, sia la valorizzazione e l’incremento della risorsa ittica d’interesse
alieutico ed economico.
5.
La Provincia può
prevedere sistemi di controllo sul pescato giornaliero, per le specie
maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale,
al fine di provvedere con interventi mirati al mantenimento e all'incremento
della risorsa nel rispetto dell'equilibrio biologico del popolamento ittico.
1.
Entro il 31 agosto di
ogni anno, i titolari di forme esclusive di pesca comunque denominate o
costituite hanno l’obbligo di trasmettere, direttamente o tramite persona
espressamente delegata, alla Provincia competente per territorio:
a)
il programma annuale
delle opere ittiogeniche di cui al comma 3 dell’art. 3 della l.r. n. 12/2001.
Tali opere possono consistere in immissioni di pesce, interventi di
miglioramento ambientale, azioni per il contenimento di specie ittiche dannose
e quant’altro possa servire a migliorare la pescosità e/o la qualità degli
ambienti in cui la fauna ittica vive;
b)
le eventuali ulteriori
indicazioni per la gestione della pesca nelle acque interessate dal diritto di
esclusiva, qualora siano previste nel programma, di cui al comma 3 dell’art. 3
della l.r. n. 12/2001, prescrizioni oltre a quelle indicate nella legge
regionale n. 12/2001 ed al presente regolamento;
c)
l‘informazione sul
sistema di vigilanza adottato;
d)
le notizie sul pescato dell’anno precedente.
2.
Le Amministrazioni
provinciali verificano la compatibilità dei programmi pervenuti con le disposizioni
della l.r. n. 12/2001, con i contenuti del piano ittico regionale e con quelli
della pianificazione provinciale di settore ed entro il 31 ottobre con
provvedimento motivato, da comunicarsi agli interessati, approvano il programma
disponendo eventuali prescrizioni o integrazioni migliorative.Trascorso il
termine indicato senza che la Provincia abbia comunicato l’approvazione, il
programma è da intendersi approvato senza prescrizioni.
3.
L’esecuzione dei
programmi approvati dalla Provincia costituisce un obbligo da parte dei
proprietari o dei concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di
pesca. Al fine di consentire gli opportuni controlli, alla Provincia è data
comunicazione della realizzazione delle opere ittiogeniche previste nei
programmi con un preavviso non inferiore a 10 giorni antecedenti alla data di
inizio dei lavori.
1.
Le gare e le
manifestazioni di pesca nelle acque individuate dalle carte ittiche
provinciali, ad esclusione di quelle in disponibilità privata, possono essere
organizzate dalla Regione, dalle Province e dalle associazioni nazionali o
regionali qualificate, ferme restando le attribuzioni del CONI.
2.
La Provincia, sentita la
consulta provinciale della pesca, adotta prescrizioni di carattere generale ed
autorizza lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di pesca, nel
rispetto delle direttive fissate dalla Regione.
3.
Le Province possono
autorizzare deroghe alle misure minime delle specie ittiche per le gare di
pesca nelle acque di tipo A e C purché sia resa obbligatoria le reimmissione
nelle acque di provenienza di tutto il pescato, escluse le specie ittiche
alloctone ritenute dannose.
4.
Le Province
nell'autorizzare le gare e manifestazioni di pesca possono avvalersi della
collaborazione delle associazioni di pescatori dilettanti qualificate ai sensi
dell’art.6 della l.r.12/2001.
5.
La Provincia, in caso di
manifestazioni promozionali, può autorizzare per la sola durata della
manifestazione il posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a
trattenere il pesce all’uopo immesso.
1.
Le disposizioni del
presente Capo si applicano ai laghetti, alle cave ed agli specchi d'acqua in
disponibilità privata, ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque
sorgive, ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento.
2.
I bacini di cui al comma
1 assumono la denominazione di Centri privati di pesca (CPP), a seguito
dell’autorizzazione di cui all’art.16
3.
La pesca all'interno del
CPP può essere esercitata in deroga alle norme di cui agli articoli 2, 3, 6, 7
e 8 la deroga è concessa dalla Provincia con l’autorizzazione di cui all’art.16
solo laddove sussistano garanzie di permanente isolamento del CPP ai fini
dell'eventuale ingresso o scambio di ittiofauna dalle acque non in
disponibilità privata. Il pesce pescato nei CPP deve essere asportato morto.
4.
L’immissione a scopo di
pesca nei CPP è soggetta all’autorizzazione di cui all’art.16.
5.
Nelle acque di cui al
comma 1, sulle quali non sia autorizzato un CPP, l'esercizio della pesca e
l’immissione di ittiofauna a scopo di pesca è disciplinato dalla l.r.12/2001.
6.
L'immissione di
ittiofauna per scopi diversi dalla pesca in corpi idrici in disponibilità
privata, ma collegati ad acque pubbliche, è soggetta ad autorizzazione
provinciale.
1.
La domanda di autorizzazione
dei CPP va presentata da parte di soggetti, in possesso di idoneo titolo
attestante la disponibilità delle acque di cui all’art.14, alla Provincia
competente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a)
atti comprovanti la
disponibilità privata delle acque interessate;
b)
planimetria catastale e
cartografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si richiede
l'autorizzazione a CPP;
c)
elenco delle specie
ittiche presenti nel CPP alla data di presentazione della domanda anche a
seguito di immissioni già effettuate;
d)
elenco delle specie
ittiche delle quali si prevede l'immissione;
e)
dichiarazione
sostitutiva di atto notorio contenente l'assunzione di responsabilità del
richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi e della sicurezza
dei fruitori;
f)
dichiarazione di
accettazione dell'obbligo di consentire ispezioni e controlli da parte della
Provincia competente per territorio.
2.
Le Province possono
richiedere, entro 60 giorni, documentazione integrativa a corredo delle domande
di autorizzazione.
1.
L'autorizzazione dei CPP
è rilasciata dalla Provincia entro 120 giorni dalla data di presentazione della
domanda con le seguenti prescrizioni:
2.
L'autorizzazione ha
durata quinquennale, e può essere modificata d’ufficio su iniziativa della
Provincia o su richiesta del titolare.
3. Le autorizzazioni in vigore all’entrata in vigore del
presente regolamento valgono fino alla loro scadenza.
4.
In caso di lavori per
interventi ordinari e straordinari implicanti lo svuotamento totale o parziale
del CPP, devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto
delle specie ittiche presenti con il reticolo idrografico esterno.
1.
L'attività di vigilanza
sul rispetto delle norme autorizzative e delle vigenti disposizioni in materia
di pesca all'interno dei CPP è esercitata dalla Provincia competente.
2. Elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto
di immissione di pesca nei CPP:
A - specie ittiche autoctone:
1 Storione comune (Acipenser sturio)
2 Storione cobice (Acipenser naccarii)
3 Storione ladano (Huso huso)
4 Cheppia (Alosa
fallax nilotica)
5 Agone (Alosa fallax lacustris)
6 Trota fario (Salmo
trutta fario)
7 Trota lacustre (Salmo
trutta lacustris)
8 Trota marmorata o Padan (Salmo
trutta marmoratus)
9 Salmerino alpino (Salvelinus alpinus)
10 Temolo (Thymallus
thymallus)
11 Luccio (Esox lucius)
12 Triotto (Rutilus rubilio)
13 Pigo (Rutilus pigus)
14 Cavedano (Leuciscus
cephalus)
15 Vairone (Leuciscus
souffia muticellus)
16 Sanguinerola (Phoxinus
phoxinus)
17 Tinca (Tinca tinca)
18 Scardola (Scardinius
erythrophthalmus)
19 Alborella (Alburnus
alburnus alborella)
20 Lasca (Chondrostoma genei)
21 Savetta (Chondrostoma soetta)
22 Gobione (Gobio
gobio)
23 Barbo comune (Barbus
plebejus)
24 Barbo canino (Barbus
meridionalis)
25 Cobite (Cobitis taenia)
26 Cobite mascherato (Sabanejewia larvata)
27 Anguilla (Anguilla
anguilla)
28 Bottatrice (Lota
lota)
29 Spinarello (Gasterosteus
aculeatus)
30 Persico reale (Perca
fluviatilis)
31 Cagnetta (Salaria
fluviatilis)
32 Ghiozzo padano (Padogobius martensii)
33 Scazzone (Cottus
gobio)
B - specie ittiche alloctone:
1. Lavarello (Coregonus lavaretus)
2. Bondella (Coregonus
macrophthalmus)
3. Lucioperca (Stizostedion lucioperca)
4. Persico trota (Micropterus salmoides)
5. Gambusia (Gambusia affinis)
6. Pesce gatto (Ictalurus melas)
7. Carpa (Cyprinus carpio
var. specularis)
8. Carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus)
9. Carpa testa grossa (Hypophtalmichthys molitrix)
10. Carpa argentata (Hypophthalmichthys nobilis)
11. Storione bianco americano (Acipenser transmontanus)
12. Storione Siberiano (Acipenser baeri)
13. Sterleto ( Acipenser ruthenus)
14. Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
15. Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis)
3.
Le Province, in base
alle proprie Carte delle Vocazioni Ittiche possono disporre, a tutela
dell'ittiofauna presente nelle acque non in disponibilità privata, particolari
limitazioni alle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione.
1.
Le licenze per la pesca nelle acque interne sono :
a)
di tipo “A”, che autorizza i titolari alla pesca di
professione con gli attrezzi di cui al comma 3
dell’ art.11;
b)
di tipo “B”, che
autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma 1 dell’
art.8 per le acque classificate di tipo A e C , al comma 3 dell’art.4 per le
acque classificate di tipo B e all’ art.10 per la pesca subacquea nei tratti
lacuali di cui alla lett. l) comma 6 dell’ art.8 della l.r.12/2001;
c)
di tipo “D”, per
soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi e i mezzi di
pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo “B”.
2.
Non sono tenuti
all'obbligo della licenza di cui all’art.16, comma 1, della l.r. 12/2001, oltre
alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) gli
addetti a qualsiasi impianto di pescicoltura durante l'esercizio della loro
attività e nell'ambito degli impianti stessi;
b) il
personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a
catturare esemplari ittici per scopi istituzionali anche in deroga ai divieti
vigenti;
c) i
minori di anni tredici che esercitino la pesca in Lombardia con l'uso della
sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami;
d)
il personale
espressamente autorizzato a catturare esemplari ittici per le finalità e gli
interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’art.11 della
l.r.12/2001.
3.
La licenza di pesca
viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente .
4.
Le licenze di tipo “A” e
“B” hanno validità di 10 anni. All’interno di questo periodo il pescatore può
esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle
soprattasse annuali per l’esercizio della pesca nelle acque interne,
determinate dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni regionali.
La licenza di tipo D ha la validità di tre mesi.
5.
Le ricevute di
versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente
all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime
hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore
ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla
data in cui è stato eseguito il versamento.
6.
Il pagamento della tassa di concessione deve essere
effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.
7.
Per il rilascio delle
licenze di pesca A e B occorre presentare ai competenti uffici provinciali :
a)
domanda per il rilascio
della licenza in carta libera, contenente nome e cognome del richiedente, anno
e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza;
b)
ricevuta del versamento
della tassa di concessione regionale;
c)
fotocopia della carta di
identità;
d)
una fototessera.
8.
Le licenze di pesca A e
B, costituite da un tesserino il cui modello è predisposto dalla Regione,
devono avere numerazione a livello provinciale e riportare le generalità, la
fotografia e l’indirizzo di residenza del titolare. La licenza di tipo D è
costituita dalla ricevuta del versamento della relativa tassa di concessione
regionale.
9.
Le licenze di pesca già
rilasciate in base alle disposizioni previgenti restano valide fino alla loro
scadenza.
10.
I cittadini italiani
residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo
le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
11. E’ istituito un permesso
turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della licenza
di tipo B, che permette l’esercizio della pesca in zone delimitate indicate
dalla Provincia. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a
favore della Provincia dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in
misura non superiore ad Euro 15 e secondo le modalità definita dalla Provincia
stessa.
12. Le Province, ai fini
della salvaguardia e dell’incremento delle specie ittiche pregiate, nonché per
il controllo della pressione piscatoria massima consentita, nel garantire
l’esercizio della pesca con modalità uguali per tutti i pescatori muniti di
licenza, possono istituire un apposito tesserino nel quale è indicato il
prelievo giornaliero ai fini della rilevazione statistica dei dati, finalizzata
ad una migliore gestione della fauna ittica. Il tesserino può essere
predisposto anche a validità interprovinciale previo accordo tra le
Amministrazioni interessate.
CAPO IV NORME FINALI
Art. 19 (Entrata in
vigore)
1.
Il
presente regolamento entra in vigore entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia